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AGEVOLAZIONI LAVORATIVE E DIRITTO AL LAVORO

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE E DIRITTO AL LAVORO

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INDICE

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE E DIRITTO AL LAVORO

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La legge 104/92 prevede agevolazioni lavorative per i lavoratori dipendenti e i familiari lavoratori che assistono persone con disabilità.

La condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

 

CHI HA DIRITTO USUFRUIRE DELLA LEGGE 104/1992

La persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap e le persone che si prendono cura del disabile sono:

  • I genitori, anche adottivi, dei figli disabili;
  • Il coniuge, i parenti (nonni/fratelli/sorelle) e le persone affini (cognati) entro il secondo grado;
  • I parenti(zii/bisnonni)o affini (zii acquisiti) entro il 3° grado hanno diritto ai permessi se i genitori o il coniuge del disabile sono deceduti, mancanti, ultrasessantacinquenni, o affetti da patologie invalidanti.

 

COME USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la domanda e la documentazione richiesta.

 

PROLUNGAMENTO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA DI MATERNITÀ

La normativa vigente prevede l’estensione del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI

Possono accedere ai permessi tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, pubblici e privati, regolarmente residenti in Italia, con un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Anche i cittadini extracomunitari regolari possono accedere ai permessi.

 

Aventi diritto Permessi orari Permessi mensili Prolungamento

Congedo parentale

Genitori di figli di età <3 Si Si Si
Genitori di figli di età >3 e <=12 No SI SI
Genitori, parenti e affini entro il secondo grado di figli di età > 12 anni  No Si No
Lavoratore che assiste parenti e affini entro il 2° se stesso grado o il coniuge No Si No
Se stesso Si Si No

 

Permessi orari

  • I genitori di figli di età <=3 possono avere due ore di permesso in alternativa ai tre giorni di permesso mensile o al congedo parentale;
  • I lavoratori con disabilità grave possono avere due ore di permesso al giorno se la loro giornata lavorativa è di almeno di sei ore, o un’ora al giorno se è inferiore e in alternativa i permessi mensili

 

Permessi mensili retribuiti

I genitori (in via alternativa tra loro) di figli con disabilità grave possono avere tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;

  • sono retribuiti al 100%;
  • non utilizzati nel mese non possono essere recuperati;
  • concorrono nella determinazione dei giorni di ferie;
  • sono considerati come contributi figurativi quindi rientrano nel calcolo della pensione e del TFR.

 

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 

I genitori di figli con disabilità grave possono prolungare il congedo parentale utilizzabile fino ai 12 anni del figlio disabile. E’ fruibile in misura continuativa o frazionata, con un’indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione per un periodo massimo di 3 anni.

Il figlio disabile non deve essere ricoverato in istituti specializzati a meno che la presenza del genitore sia richiesta.

 

CONGEDO STRAORDINARIO DI DUE ANNI RETRIBUITI

ll congedo straordinario di due anni è un periodo di assenza dal lavoro retribuito e coperto da contribuzione figurativa. È riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave. 

 

Contributi e indennità 

  • Durante il congedo si percepisce un’indennità INPS pari all’ultima retribuzione;
  • Il congedo non comporta la maturazione di ferie, TFR e tredicesima;
  • Si matura invece la pensione, quindi il genitore che resta a casa non deve versare ulteriori contributi all’INPS.

Requisiti e modalità di fruizione

  • Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato;
  • Il congedo può essere richiesto sia da dipendenti pubblici e privati, part-time e full time, a tempo indeterminato e determinato; 
  • Il congedo può essere interrotto in alcuni casi, come il ricovero a tempo pieno del familiare disabile. 

 

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO

ll lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare. Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento, anche durante il rapporto di lavoro.

 

RIFIUTO AL TRASFERIMENTO

Il lavoratore che assiste un familiare disabile può rifiutare il trasferimento, anche se la disabilità non è grave. 

Come funziona il divieto di trasferimento:

  • Il lavoratore può scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere. 
  • Il datore di lavoro non può trasferire il lavoratore senza il suo consenso. 
  • Il divieto di trasferimento opera anche per i trasferimenti nella stessa unità produttiva. 

 

LAVORO NOTTURNO
I lavoratori che assistono un familiare disabile non sono obbligati a fare il lavoro notturno. Questo diritto è usufruibile anche se alla persona disabile non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

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