COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO (LEGGE 68/99)
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La legge 68/99, nota anche come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso l’iscrizione a liste speciali di collocamento mirato, servizi di sostegno e tutele specifiche.
CHI PUÒ ACCEDERE
Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per persone di età
superiore ai 15 anni.
DOVE SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere presentata presso il centri per l’Impiego dell’area di residenza, presentando
una certificazione che attesti e descriva le capacità lavorative residue.
In sintesi, la legge 68/99:
- Promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;
- Definisce il collocamento mirato
come strumenti tecnici e di supporto per valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità e inserirle nel posto adatto;
- Prevede tutele e agevolazioni specifiche
per i lavoratori delle categorie protette, con l’obiettivo di favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro;
- Stabilisce l’obbligo per le aziende
pubbliche e private, di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva;
- Prevede l’iscrizione alle liste speciali di collocamento
presso gli Uffici del lavoro competenti per le persone disoccupate che possiedono i requisiti richiesti;
- Stabilisce che i lavoratori assunti in base a questa legge
devono godere del trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
