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COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO (LEGGE 68/99)

COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO (LEGGE 68/99)

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COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO (LEGGE 68/99)

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La legge 68/99, nota anche come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso l’iscrizione a liste speciali di collocamento mirato, servizi di sostegno e tutele specifiche. 

 

CHI PUÒ ACCEDERE

Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per persone di età   

superiore ai 15 anni.

 

DOVE SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere presentata presso il centri per l’Impiego dell’area di residenza, presentando 

una certificazione che attesti e descriva le capacità lavorative residue.

In sintesi, la legge 68/99:

  • Promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità

attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;

  • Definisce il collocamento mirato

come strumenti tecnici e di supporto per valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità e inserirle nel posto adatto;

  • Prevede tutele e agevolazioni specifiche

per i lavoratori delle categorie protette, con l’obiettivo di favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro;

  • Stabilisce l’obbligo per le aziende

pubbliche e private, di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva; 

  • Prevede l’iscrizione alle liste speciali di collocamento

presso gli Uffici del lavoro competenti per le persone disoccupate che possiedono i requisiti richiesti; 

  • Stabilisce che i lavoratori assunti in base a questa legge

devono godere del trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. 

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