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INDENNITA’/PENSIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

INDENNITA’/PENSIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

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INDICE

INDENNITA’/PENSIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

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Le persone con sindrome di Dravet hanno il diritto di richiedere, anche se minorenni, l’indennità/pensione di accompagnamento.

 

L’indennità/ pensione di accompagnamento è una prestazione economica, erogata dall’INPS a domanda, a favore delle persone disabili dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

 

per maggiorenni ( tra i 18 anni e i 67 anni)

la pensione può essere richiesta da chi ha il riconoscimento dell’invalidità del 100%

    • riconoscimento invalidità 100% dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • Riconoscimento invalidità 100% dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

per i minorenni 

l’indennità puà essere richiesta da chi ha il riconoscimento della connotazione di gravità 

(art. 3 comma 3)

  • impossibilitatà a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

 

requisiti comuni a maggiorenni e minorenni:

 

  • residenza stabile e abituale sul territorio italiano;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione); 
    • per il reddito annuo nessun limite per persona disabile e del suo nucleo familiare;
    • non essere ricoverati in istituti
      con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici;
  • non essere in possesso dell’indennità di frequenza (minori)

è invece compatibile, per i maggiorenni, con lo svolgimento di attività lavorativa e cumulabile con la pensione di inabilità 

 

DECORRENZA E DURATA

L’indennità/pensione viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. 

Viene corrisposta per tre anni consecutivi e e se non vi sono revisione il contributo diventa definito.

Il pagamento dell’indennità/pensione viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

 

QUANTO SPETTA 

L’importo può essere rivalutato anno per anno. Per informazioni più dettagliate rivolgersi  ad un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

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