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LEGGE 104, INVALIDITA, BENEFICI 

LEGGE 104, INVALIDITA, BENEFICI 

ridotta

INDICE

LEGGE 104, INVALIDITA, BENEFICI 

La Sindrome di Dravet è una malattia cronica e invalidante e ogni persona affetta da questa malattia ha assoluto diritto a fare richiesta di accertamento per:

 

  • Stato di handicaplegge 104/1992 

la normativa prevede la  tutela,  promuove i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro familiari;

  • Invalidità civilelegge 118/1971

la normativa garantisce alle persone disabili riconosciute invalidi civili specifici diritti e l’accesso a specifiche forme di sostegno e agevolazioni.

 

Sono le due leggi che a tutt’oggi rappresentano lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.

 

STATO DI HANDICAP – LEGGE 104/1992

 

Il riconoscimento dello Stato di Handicap consente di accedere , in base al comma riconosciuto, ad agevolazioni fiscali e alle agevolazioni lavorative e diritto al lavoro (permessi 3gg, congedo straordinario, scelta sede di lavoro).

 

Lo stato di handicap, è definito e graduato dalla Legge 104/1992  e la valutazione si basa su criteri medico-sociali.

 

La Legge 104 del 1992 tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Prevede assistenza, integrazione sociale, agevolazioni fiscali e permessi lavorativi per chi necessita di supporto. È una normativa pensata per favorire l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

 

L’articolo 3 comma 1 precisa: è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

 

L’articolo 3 comma 3 definisce la connotazione di gravità: “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici .”

 

Chi ha diritto usufruire della legge 104/1992

La persona a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap e le persone che si prendono cura del disabile:

  • I genitori, anche adottivi, dei figli disabili;
  • Il coniuge, i parenti (nonni/fratelli/sorelle) e le persone affini (cognati) entro il secondo grado;
  • I parenti(zii/bisnonni)o affini (zii acquisiti) entro il 3° grado hanno diritto ai permessi se i genitori o il coniuge del disabile sono deceduti, mancanti, ultrasessantacinquenni, o affetti da patologie invalidanti.

 

INVALIDITA’ CIVILE – LEGGE 118/1971

 

Il riconoscimento dell’invalidità civile da diritto, in base al grado di invalidità riconosciuto, a diversi benefici economici sotto forma di pensione di inabilità, di indennità di accompagnamento . Prevede anche agevolazione fiscali e sociali, come agevolazioni per acquisto auto  o eliminazione delle barriere architettoniche.

Per il dettaglio vedi tabella PROVVIDENZE ECONOMICHE E AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito e la valutazione si basa su criteri medico-legali o percentualistici.

L’esatta definizione viene data dalla legge 118/1971:

“si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”

L’invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne.

COME RICHIEDERE LO STATO DI HANDYCAP E L’INVALIDITA’ CIVILE

 

L’accertamento dell’handicap e la domanda di invalidità possono essere richieste contemporaneamente: non è necessario presentare due domande distinte.

 

La richiesta di riconoscimento di handicap e la domanda di invalidità va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

 

  • Recarsi dal medico specialista/curante per il rilascio del certificato introduttivo

 

La trasmissione online del certificato medico è consentita ai soli medici abilitati alla richiesta INPS e in possesso del codice PIN per trasmettere la certificazione medica online.

Il medico compila i moduli online allegando con i dati anagrafici, dati tutore, diagnosi e certificazione medica spuntando entrambe le casella “Invalidità” e “Stato di Handicap”

Per chiedere l’indennità di accompagnamento è importante che il medico, nella presentazione del certificato introduttivo, spunti la casella relativa alla non autosufficienza.

 

Alla fine della compilazione l’INPS genera un codice identificativo di pratica.

Viene quindi consegnato l’attestato di trasmissione, la copia dell’originale firmata del certificato .

Il certificato ha validità 90 giorni e se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

 

  • Presentare la domanda di riconoscimento all’INPS

Il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una “Valutazione di Base” affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.

La Riforma prevede una fase di sperimentazione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 in nove province del territorio nazionale: Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste. Una delle principali novità della riforma è rappresentata dalla nuova modalità per l’avvio del procedimento valutativo di base, con invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore. L’invio del certificato rappresenta la modalità semplificata per richiedere il riconoscimento della disabilità, senza il passaggio dell’invio della Domanda Invalidità civile da parte del cittadino o di Enti preposti ed abilitati, attualmente richiesto fino al 31/12/2025 nelle province non coinvolte nella sperimentazione.

 

  • Presentare la domanda di riconoscimento all’INPS fino al 31/12/2025 

Per le province che non rientrano nella sperimentazione del Decreto legislativo 3 maggio 2024 la domanda di riconoscimento può essere presentata solo per via telematica. 

L’interessato può farlo autonomamente tramite il sito dell’INPS accedendo con SPID, CNS o CIE (selezionando il servizio Invalidità civile) oppure attraverso gli enti abilitati (patronato, CAF o associazioni di categoria). In caso di minore, vanno utilizzate le sue credenziali (CIE, SPID. ecc.) e non quelle del genitore o tutore.  Nella fase della presentazione si abbina il codice identificativo di pratica  della trasmissione online effettuata dal medico.

Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità.

 

  • La ricevuta e la convocazione a visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL. La visita medica  deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. E’ possibile farsi assistere, durante la visita, da un medico di fiducia. Nel caso in cui la persona non sia trasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.

Il Decreto semplificazioni 2020 (art. 29-ter del DL n. 76)  prevede che l’accertamento degli stati di handicap e invalidità civile può essere valutata in base alla documentazione sanitaria presentata, senza obbligo di  presenza della persona interessata dalla valutazione. La valutazione sugli atti può essere richiesta in fase di presentazione della documentazione sanitaria. Se la commissione INPS ritiene la documentazione insufficiente, l’interessato può essere convocato a visita diretta. 

 

L’invio del verbale

Il verbale definitivo viene inviato dall’INPS, entro 120 giorni dalla data della visita.  Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il richiedente viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.

 

Il ricorso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare un ricorso per accertamento preventivo all’INPS territorialmente competente o ricorre al giudice ordinario.
Se si intende contestare i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o INPS) è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l’accertamento tecnico preventivo.
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

L’aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato. Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all’accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l’accertamento tecnico preventivo.

COME LEGGERE IL VERBALE DELLO STATO DI HANDICAP – LEGGE 104/1992

Riporta quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale.

In genere riporta le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici e relativi alla pratica;
  • dati relativi alla condizione sanitaria rilevata;
  • dati relativi alla valutazione proposta;
  • dati relativi alla eventuale revisione

se richiesta riporta mese e anno in cui deve essere effettuata.

La voce più rilevante per capire di quali benefici si ha diritto è la valutazione proposta.

Il riconoscimento del comma 3 (art. 3), connotazione di gravità, da diritto a maggiori benefici.

COME LEGGERE IL VERBALE DI INVALIDITA’ CIVILE – LEGGE 118/1971

Riporta quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale.

 In genere riporta le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e relativi alla pratica;
  • Motivi presentazione domanda:
  • Tipo accertamento e data;
  • Patologia, Diagnosi e principali disabilità rilevate;
  • Giudizio diagnostico della Commissione;
  • Percentuale di invalidità civile riconosciuta (non prevista per minori);
  • Data revisione

Le revisioni sono finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari. Può essere  disposta sia per l’invalidità civile che per lo stato di handicap. 

Se non presente l’invalidità/stato di Handicap è considerata permanente

Possono chiedere l’esenzione da ogni revisione d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia stabilizzata e se presentano una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007: è necessario inviare una richiesta scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta che la persona rientra nel Decreto 2 Agosto 2007. Oppure portando ad esempio detto certificato direttamente alla visita di revisione, per chiedere contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.

PROVVIDENZE ECONOMICHE E AGEVOLAZIONI FISCALI 

Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste provvidenze economiche e agevolazioni lavorative e fiscali che vengono riconosciute in base al grado dello stato di Handicap e di Invalidità riconosciuto. Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti è consigliato rivolgersi al CAF (Centro assistenza fiscale) o al Patronato (Diritti sociali e provvidenziali).

Per Minorenni – no indicazione percentuale

 

Esito Definizione Provvidenze economiche e agevolazioni fiscali
non invalido Nessun beneficio
invalido con difficoltà persistenti a svolgere compiti e le funzioni della propria età (art. 3 comma 1 legge 104) Fornitura ausili

Indennità di frequenza

Esenzione ticket

Agevolazioni fiscali

invalido Con totale  impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della via (art. 3 comma 3 legge 104) Fornitura ausili

Esenzione ticket

Indennità/pensione di accompagnamento

Bonus asilo nido

Agevolazioni fiscali

 

Per Maggiorenni – con indicazione della percentuale

 

Esito Definizione Provvidenze economiche e agevolazioni fiscali
0%-33% Non invalido per assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3 Nessun beneficio
34%-45% invalido con ridotta capacità lavorativa Fornitura ausili
46%-66% invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971) Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Agevolazioni fiscali

67%-73% invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971) Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Esenzione Ticket

Agevolazioni fiscali

74%-99% invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971).  Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Esenzione Ticket

Assegno mensile assistenza 

Agevolazioni fiscali

100% invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971) Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Esenzione Ticket

Pensione inabilità

Agevolazioni fiscali

100% invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988) Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Esenzione Ticket

Pensione inabilità

Indennità/pensione di accompagnamento

Agevolazioni fiscali

100% invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988) Fornitura ausili

Collocamento mirato al lavoro

Esenzione Ticket

Pensione inabilità

Indennità/pensione di accompagnamento

Agevolazioni fiscali

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